Legge 10: quando è obbligatoria e cosa prevede la Relazione Tecnica

Ex-legge 10

Contenuti

La Legge 10/1991 è la normativa italiana che disciplina il contenimento dei consumi energetici negli edifici e regola la redazione della cosiddetta Relazione Tecnica ex Legge 10, documento obbligatorio in molti interventi edilizi. Questa relazione serve a dimostrare che il progetto rispetta i requisiti minimi di prestazione energetica previsti dalla normativa vigente, in particolare dal D.Lgs. 192/2005 e dal D.M. 26 giugno 2015 (“Requisiti Minimi”).

Capire quando è obbligatoria la Legge 10, cosa deve contenere e quali interventi ne richiedono il deposito in Comune è fondamentale per evitare sanzioni, blocchi dei lavori o problemi nell’accesso alle detrazioni fiscali. In questa guida aggiornata analizziamo obblighi, casi previsti, contenuti della relazione e aspetti normativi da conoscere prima di iniziare qualsiasi intervento edilizio.

Cos'è la Legge 10?

La relazione tecnica ex-Legge 10 (art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10), è un documento elaborato da un tecnico abilitato che attesta il rispetto dei requisiti minimi per il contenimento dei consumi energetici del sistema edificio-impianto, secondo disposizioni del decreto ministeriale del 6 giugno 2015.

La relazione si suddivide in 9 sezioni:

  • Informazioni generali (tipo di intervento, comune di progetto e soggetti coinvolti)
  • Fattori tipologici dell’edificio
  • Parametri climatici della località
  • Dati tecnici costruttivi dell’edificio e delle relative strutture
  • Dati relativi agli impianti
  • Principali risultati dei calcoli
  • Elementi specifici che motivano eventuali deroghe
  • Documentazione allegata
  • Dichiarazione di rispondenza
 

Da notare come nel linguaggio comune si parli ancora di “Legge 10”, ma l’obbligo operativo della Relazione Tecnica è oggi disciplinato dall’art. 8 del D.Lgs. 192/2005 e dai Decreti Requisiti Minimi (DM 26/06/2015 e successivi aggiornamenti). L’art. 28 della Legge 10/1991 è stato infatti formalmente abrogato nel 2020, mentre l’obbligo di redazione e deposito della relazione tecnica è rimasto pienamente vigente.

Differenza tra Relazione Legge 10 e APE

Nel linguaggio comune, tra i non addetti ai lavori, capita frequentemente di confondere Relazione ex Legge 10 e Attestato di Prestazione Energetica (APE), sebbene si tratti documenti diversi con finalità e obiettivi distinti.

La Relazione ex Legge 10 è un elaborato tecnico redatto in fase progettuale, prima dell’inizio dei lavori, con l’obiettivo di dimostrare che l’intervento previsto rispetta i requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti dalla normativa vigente. Costituisce parte integrante della pratica edilizia e rappresenta uno strumento di verifica preventiva della conformità energetica dell’edificio.

L’Attestato di Prestazione Energetica (APE), invece, è un documento di natura certificativa che descrive e classifica le prestazioni energetiche dell’edificio o della singola unità immobiliare in condizioni reali o a lavori ultimati. Non ha funzione autorizzativa, ma informativa: serve a comunicare in modo trasparente la qualità energetica dell’immobile, in particolare nei casi di compravendita, locazione o fine lavori, definendone la classe energetica.

In sostanza, la Relazione ex Legge 10 accompagna il progetto e ne verifica la conformità normativa, mentre l’APE fotografa e certifica la prestazione energetica effettiva dell’edificio.

Differenza tra APE e Legge 10
Differenza tra APE e Legge 10

Perché la Legge 10 è importante? Il contesto storico

La legge 10, attuativa del Piano energetico Nazionale, nasce con la legge omonima del 1991, in un contesto storico-culturale ben preciso. Verrà attualizzata con il DPR 412/93, in cui vengono introdotte le classificazioni climatiche, con il DPR 551/99, il DM 37/08 e il DPR 74/13.

La crisi degli anni ‘70 e lo sviluppo sostenibile

La problematica dello sviluppo sostenibile diviene il centro del dibattito a partire dagli anni ‘70, in un contesto profondamente segnato dalla crisi petrolifera del ‘73 e dall’aumento vertiginoso dei prezzi dell’energia. 

Nel 1976, in Italia, viene promulgata la legge 373 “Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici”, in cui venivano specificati per la prima volta criteri progettuali in relazione all’isolamento e agli impianti termici.

La normativa europea e nazionale

A livello europeo la prima direttiva in tema di contenimento dei consumi energetici è la 1993/76/CE, chiamata anche SAVE, a cui segue nel 2002 la 2002/91/CE, contenente le leggi comunitarie EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) e messa in atto a livello nazionale con:

Il DPR 59/09, in cui vengono definiti i requisiti minimi degli edifici-impianti
Il DM 26/06/09, in cui sono contenute le linee guida nazionali
Il DPR 75/13, in cui sono descritti i requisiti dei certificatori energetici

Nel 2010 arrivano le EPBD II con la direttiva 2010/31/UE, tradotte nel Decreto Ministeriale 26/06/2015, in cui vengono descritte le modalità di calcolo e redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE), nonché le modalità di redazione della relazione tecnica ex-Legge 10, tuttora vigenti. Si sono susseguite quindi la direttiva 2012/27/UE (EPBD II) e 2018/44/UE (EED), mentre ci troviamo in fase di approvazione delle norme EPBD IV (2024).

Quando è obbligatoria la Legge 10?

Per capire quando è obbligatoria la Legge 10 è utile indagare sul perché è stata concepita, ovvero limitare i consumi energetici degli edifici calcolandone il fabbisogno energetico normalizzato (F.E.N.). Tale fabbisogno viene determinato sulla base di un bilancio termico, composto da perdite e apporti gratuiti di calore. Ogni qual volta interveniamo su una componente del sistema edificio-impianto alterando tale bilancio, è obbligatoria una relazione ex-Legge 10 (salvo qualche eccezione).

L’obbligo non dipende solo dalla tipologia edilizia, ma dal livello di incidenza dell’intervento sull’involucro e sugli impianti, secondo la classificazione prevista dal DM 26/06/2015 (Requisiti Minimi). La normativa identifica quattro tipologie di intervento con differenti livelli di verifica:

  • Nuova costruzione
  • Ristrutturazione importante di I livello
  • Ristrutturazione importante di II livello
  • Riqualificazione dell’involucro

Nuove Costruzioni

Secondo il DM 26/06/2015, ricadono in questo gruppo i seguenti interventi:

  • Edifici di nuova costruzione
  • Demolizioni e ricostruzioni
  • Ampliamenti volumetrici superiori al 15% o a 500 m3
  • Recupero di edifici esistenti
  • Cambi di destinazione d’uso

 

Nel caso di ampliamento, le verifiche riguarderanno la parte ampliata, mentre nel resto dei casi saranno di applicazione all’intero edificio.

Ristrutturazioni importanti di I livello

Ci troviamo di fronte a una ristrutturazione importante di I livello quando contemporaneamente:

  • Interveniamo sull’involucro edilizio in una percentuale superiore al 50%
  • Ristrutturiamo tutto l’impianto termico (non solo il generatore)

 

Le verifiche, in questo caso, riguardano l’intero edificio.

Ristrutturazioni importanti di II livello

Ci troviamo di fronte a una ristrutturazione importante di II livello quando:

  • Interveniamo sull’involucro edilizio in una percentuale superiore al 25% e ristrutturiamo l’impianto termico
  • Interveniamo sull’involucro edilizio in una percentuale superiore al 25% senza ristrutturare l’impianto termico.

 

In questo caso le verifiche sono di applicazione solo alle porzioni di edifici interessate.

Riqualificazioni energetiche

Ci troviamo di fronte a una ristrutturazione energetica quando ci troviamo in uno dei seguenti casi (o entrambi):

  • Intervento sull’involucro edilizio in una percentuale inferiore al 25%
  • Ristrutturazione  dell’impianto termico o di porzioni di esso, sostituzione del generatore

Esenzioni e casi speciali

Non è obbligatorio redigere la relazione ex-Legge 10 nel caso in cui:

  • Venga installata una pompa di calore o un insieme di pompe di calore con una potenza nominale totale inferiore a 15 kW.
  • Venga sostituito un generatore con uno avente lo stesso combustibile e potenza inferiore a 50 kW.
  • Si sostituiscano gli infissi interessando meno del 25% di superficie disperdente ( in questo caso la dovrà essere prodotta una dichiarazione sostitutiva da parte del fabbricante).
  • Si realizzi un rifacimento di intonaci o applicazione di strati di finitura influenti termicamente su più di un 10% della superficie lorda disperdente.

Architettura ed energia. Dalla preistoria all'emergenza climatica

Barnabas Calder

Anno: 2022

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Applicazione della Legge 10

La legge 10 deve essere depositata tramite i portali online dell’ufficio tecnico comunale di competenza e, nel caso di nuova costruzione, deve essere redatta prima dell’inizio dei lavori. Le modifiche apportate in fase d’opera devono essere aggiornate anche nella relazione tecnica, che deve essere quindi nuovamente depositata nel portale.

Il comune può quindi procedere al controllo dell’osservanza della legge entro 5 anni alla data di fine lavori dichiarata dal committente.

Conseguenze dell'inadempienza: penalità e sanzioni

La redazione da parte del tecnico di una relazione energetica non veritiera o non in ottemperanza al D.Lgs 192/205, comporta una sanzione amministrativa variabile da 700 fino a 4100 euro. Allo stesso modo il mancato deposito della relazione presso il comune di pertinenza determina una sanzione a carico del direttore dei lavori pari al 50% della parcella, alla quale si può aggiungere una segnalazione all’Ordine o Albo di appartenenza.

Oltre alle sanzioni amministrative, l’assenza o irregolarità della relazione può comportare il blocco della pratica edilizia e la perdita di eventuali incentivi fiscali legati all’efficienza energetica.

Cosa contiene nel dettaglio la Relazione Tecnica Legge 10

La Relazione Tecnica include, a seconda dei casi, verifiche specifiche su:

  • Trasmittanze termiche di pareti, coperture e serramenti
  • Verifica dei ponti termici
  • Calcolo dell’indice di prestazione energetica globale (EPgl)
  • Verifica dei rendimenti degli impianti
  • Quota obbligatoria di fonti rinnovabili (FER)
  • Controllo del rischio di condensa superficiale e interstiziale
  • Rispetto dei limiti di fabbisogno energetico invernale ed estivo
 

La progettazione deve inoltre considerare strategie di raffrescamento passivo per limitare il fabbisogno energetico estivo, come finiture ad alta riflettanza solare, inerzia termica, schermature solari o ventilazione naturale.

La verifica della quota FER può includere l’integrazione di sistemi come un impianto solare termico o dei pannelli fotovoltaici, necessari per rispettare gli obblighi previsti dal D.Lgs. 28/2011. In alcuni casi può inoltre essere utile integrare verifiche strumentali come il  blower door test, che consente di valutare la tenuta all’aria dell’involucro edilizio.

Errori frequenti nella gestione della Legge 10

Nella pratica professionale si riscontrano ancora criticità ricorrenti nella gestione della Relazione Tecnica ex Legge 10, spesso legate a un’impostazione tardiva o meramente formale dell’adempimento. Tra gli errori più frequenti si segnalano:

  • Redazione della relazione in fase avanzata di progetto, quando le scelte su involucro e impianti sono già definite, riducendo la possibilità di ottimizzazione energetica e generando incongruenze rispetto al progetto depositato.
  • Mancato aggiornamento in caso di varianti in corso d’opera, con conseguente disallineamento tra quanto autorizzato e quanto effettivamente realizzato.
  • Sottostima dei ponti termici, spesso modellati in modo semplificato, con il rischio di superamento dei limiti di trasmittanza media o di criticità termo-igrometriche.
  • Verifica incompleta della quota obbligatoria di fonti rinnovabili (FER) prevista dal D.Lgs. 28/2011, in particolare nei casi di ristrutturazioni rilevanti. 

 

Una gestione non strutturata della pratica può comportare richieste di integrazione da parte degli enti, ritardi nell’iter edilizio, difficoltà nell’accesso agli incentivi e, nei casi più gravi, sanzioni amministrative.

Come prepararsi all'obbligo previsto dalla Legge 10

Affrontare in modo consapevole la Relazione Tecnica ex Legge 10 significa adottare buone pratiche progettuali fin dalle prime fasi dell’ideazione dell’edificio. Non si tratta di un obbligo formale quello di iniziare dal progetto preliminare, ma farlo consente di ridurre rischi di modifiche in corso d’opera, ritardi e costi aggiuntivi, oltre a ottimizzare le prestazioni energetiche. Una preparazione efficace può basarsi su tre punti principali: 1) analisi preliminare, 2) sviluppo integrato della progettazione e 3) verifica e certificazione finale.

Analisi preliminare del progetto

Valutare il progetto nelle prime fasi aiuta a comprendere quali verifiche saranno necessarie e quali limiti dovranno essere rispettati. È utile considerare, in questo senso:

  • Zona climatica e Gradi Giorno del comune
  • Tipologia d’intervento (nuova costruzione, ristrutturazione I o II livello, riqualificazione)
  • Confronto con tabelle prescrittive (trasmittanze limite, rendimenti minimi)
 

In questa fase è una buona pratica affiancare una diagnosi energetica preliminare o uno studio energetico di progetto, che permetta di valutare il fabbisogno reale dell’edificio e di ottimizzare il rapporto tra investimento iniziale e consumi futuri.

Le simulazioni termodinamiche con profilo d’uso reale consentono di anticipare eventuali criticità, migliorare comfort e prestazioni e prendere decisioni consapevoli, andando oltre i calcoli standard della Legge 10, che hanno finalità esclusivamente normative.

Progettazione integrata

Un approccio coordinato riduce la necessità di modifiche in corso d’opera e facilita il raggiungimento degli obiettivi di efficienza. La progettazione deve quindi integrare fin dall’inizio architettura e scelte impiantistiche, considerando aspetti fondamentali come:

  • Qualità dell’involucro edilizio (isolamento, inerzia termica, infissi, ponti termici, tenuta all’aria)
  • Controllo dei ricambi d’aria (ventilazione minima, naturale o meccanica)
  • Gestione dei carichi solari (schermature, superfici vetrate, dissipazione notturna)
  • Sistema impiantistico (radiante, convettivo)
  • Integrazione di fonti rinnovabili

 

Può inoltre essere utile approfondire ulteriori aspetti progettuali che incidono sul comfort e sulle prestazioni reali dell’edificio, come lo studio dell’illuminazione naturale, l’analisi del comfort passivo, la qualità dell’aria interna (IAQ) e, nei casi più complessi, l’esecuzione di analisi CFD per valutare fenomeni specifici quali stratificazioni termiche, distribuzione dei flussi d’aria o asimmetrie termiche.

Questo approccio integrato consente di ottenere edifici più efficienti, confortevoli e sostenibili nel lungo periodo, ottimizzando consumi e prestazioni limitando il rischio di interventi correttivi successivi.

Progettazione integrata e costo dei cambi

Verifica dei requisiti minimi e deposito della relazione

La verifica dei requisiti minimi si sviluppa parallelamente alla redazione della Relazione Tecnica e trova la sua formalizzazione nel momento del deposito presso il Comune. Alcuni parametri, come descritto nei paragrafi precedenti, possono essere analizzati già dalle prime fasi progettuali (limiti di trasmittanza dell’involucro, requisiti minimi dei generatori ecc)
Altri indicatori, invece, richiedono un livello di definizione progettuale più avanzato. Il fabbisogno energetico dell’edificio e l’indice di prestazione energetica non rinnovabile dipendono infatti dall’interazione complessiva tra involucro, impianti, apporti solari, ventilazione e profili d’uso: possono quindi essere determinati in modo attendibile solo quando il progetto è sostanzialmente consolidato. 

Quanto realizzato nelle fasi precedenti, quindi, consente al progettista di affrontare con maggiore sicurezza la verifica di tali parametri, minimizzando il rischio di interventi correttivi.

Per questo motivo, la verifica non dovrebbe essere considerata un controllo finale svolto a ridosso del deposito, ma un processo progressivo che accompagna l’evoluzione del progetto fino alla sua definizione completa.

FAQ sulla Legge 10

Quando non serve la Legge 10?

La Relazione Tecnica non è obbligatoria per interventi di manutenzione ordinaria che non incidono sulle prestazioni energetiche dell’edificio, né in alcuni casi specifici previsti dal DM 26/06/2015, come la sostituzione di generatori sotto determinate soglie di potenza o interventi su superfici inferiori al 25% della superficie disperdente.

La Legge 10 è obbligatoria per la sostituzione della caldaia?

Dipende dal tipo di intervento. Se si sostituisce solo il generatore con uno di pari combustibile e potenza inferiore a 50 kW, può non essere necessaria la relazione completa, ma restano obbligatorie le verifiche di conformità ai requisiti minimi.

Quanto costa una Relazione Legge 10?

Il costo di una Relazione Legge 10 dipende dalla complessità dell’intervento e dalla tipologia dell’edificio. Per una ristrutturazione semplice i prezzi partono generalmente da circa 500 euro, mentre per nuove costruzioni o progetti più complessi possono superare i 1.000–1.500 euro. Eventuali servizi aggiuntivi, come simulazioni energetiche termodinamiche, diagnosi preliminari o studi di ottimizzazione, possono comportare costi extra, indipendenti dalla redazione della relazione.

Chi firma la Relazione Legge 10?

La relazione deve essere redatta da un professionista abilitato con competenze di progetto in materia di efficienza energetica e impianti.

La Legge 10 è obbligatoria per il Superbonus o altri incentivi?

Sì, nei casi in cui l’intervento richieda il rispetto dei requisiti minimi energetici. L’assenza della Relazione Tecnica può compromettere l’accesso alle detrazioni fiscali.

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