Certificati di sostenibilità Energetica
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- Certificazioni energetiche
- Dettagli sul servizio
Cosa ci distingue
Lavoriamo in modo parallelo e integrato ottimizzando:
- il funzionamento energetico reale dell’edificio
- i requisiti energetici per le certificazioni di sostenibilità
- il rispetto dei requisiti minimi a livello normativo
Certificazioni volontarie di sostenibilità
- Le certificazioni volontarie conferiscono un valore aggiunto sia in termini economici che di impatto ambientale, contribuendo alla transizione ecologica verso un parco edificato sostenibile. Attestano un approccio olistico alla sostenibilità, con un focus importante nell’efficienza energetica nel caso delle certificazioni più conosciute: LEED e BREEAM.
Certificazione energetiche obbligatorie
- Le certificazioni obbligatorie devono essere redatte ed inoltrate agli enti comunali di riferimento nel caso di compravendite o locazioni, nuove costruzioni, ristrutturazioni, riqualificazioni edilizie e accesso a bonus fiscali.
- Come lavoriamo
Consulenza integrale: flusso di lavoro
- Domande Frequenti
Tutto quello che c’è da sapere sui nostri servizi e sulle nostre soluzioni
Il professionista incaricato, qualificato che rilascia l’attestato di prestazione o qualificazione energetica senza il rispetto dei criteri e delle metodologie previste dal d.p.r. 59/2009 è punito con la sanzione amministrativa variabile tra i 700 ed i 4200 €; comunicazione all’ordine o al collegio professionale competente, per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
- Se l'immobile viene venduto senza essere dotato di attestato di prestazione energetica, il venditore incorre in una sanzione variabile tra i 3000 ed i 18000 euro.
- Se l'immobile viene affittato senza essere dotato di attestato di prestazione energetica, il locatario incorre in una sanzione variabile tra i 1000 ed i 4000 euro.
- Se l’annuncio dell’immobile da vendere od affittare non contiene i parametri energetici, la sanzione amministrativa è variabile tra i 500 ed i 3000 euro.
L’APE non è obbligatoria nei seguenti casi:
- Edifici di particolare interesse storico o artistico;
fabbricati industriali, artigianali o agricoli, riscaldati dai processi per le proprie esigenze produttive. - Edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione; fabbricati isolati con superficie utile < di 50 mq.
- Edifici in cui non si prevede l’utilizzo di sistemi tecnici (autorimesse, parcheggi, depositi..).
- Strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi; fatto salvo le eventuali porzioni adibite ad ufficio e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica.
- Gli edifici adibiti a luoghi di culto
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